venerdì, Aprile 26, 2024
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    Cassa Integrazione

    Cassa Integrazione

     

    Il tema della cassa integrazione ha avuto un notevole risalto nell’ultimo periodo in quanto, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID 19, sono stati posti in essere interventi normativi volti a “semplificare” gli strumenti di integrazione salariale previsti in costanza di rapporto lavorativo esistenti nel nostro ordinamento.

     

    Alla luce della situazione attuale, ove molte aziende sono in procinto di terminare gli strumenti di integrazione salariale COVID 19, ed essendo queste ancora in difficoltà dal punto di vista economico, si ritiene di particolare utilità analizzare gli strumenti di integrazione salariale “classici”, ai quali l’impresa può attingere per sostenere il reddito dei lavoratori durante il periodo “temporaneo” di crisi aziendale.

     

    Quali sono le integrazioni salariali previste dal legislatore in costanza di rapporto lavorativo?

    Il D.Lgs. 148/2015, contenente le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevede, quali strumenti di integrazione salariale, quelli di seguito elencati:

     

    Cassa integrazione ordinaria (CIGO);

    Cassa integrazione straordinaria (CIGS);

    Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA);

    Fondo di integrazione salariale (FIS);

    Cassa integrazione per gli operai del settore agricolo (CISOA)

    La Cassa Integrazione Ordinaria

     

    Quali sono le aziende destinatarie?

    Così come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 148/2015 le aziende destinatarie dell’ammortizzatore sociale in esame, indipendentemente dalla loro dimensione occupazionale, risultano essere le seguenti:

     

    Imprese che, dal punto di vista previdenziale, sono inquadrate nel settore “industria”;

    Imprese dell’edilizia e affini o esercitanti attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei che, dal punto di vista previdenziale, risultano appartenenti al settore dell’artigianato;

    Per le aziende appartenenti a tali settori è previsto, pertanto, un contributo ordinario, da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, volto a finanziare lo strumento in analisi, il quale varia a seconda del settore di appartenenza e della dimensione occupazionale aziendale.

     

    Alla luce di quanto sopra esposto sono escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria le aziende inquadrate, dal punto di vista previdenziale, nel settore dell’artigianato, del commercio, del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari.

     

    Quali sono i lavoratori destinatari?

    Sono destinatari della Cassa Integrazione Ordinaria i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio aventi, alla data di presentazione della domanda di CIG, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro. A tal fine si computano sia il sabato, sia il riposo settimanale, nonché i periodi di sospensione per ferie, festività, congedo di maternità/paternità e infortunio.

     

    Per quali cause può essere richiesto l’intervento della CIGO?

    La Cassa Integrazione Ordinaria può essere richiesta nelle seguenti ipotesi:

     

    situazione temporanee di mercato: a titolo esemplificativo si pensi ad una significativa riduzione di ordini e commesse o ad una crisi del settore di mercato a cui appartiene l’azienda;

    eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti: si pensi, ad esempio, agli eventi meteorologici; alla mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabili all’impresa; ad incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica; al guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile.

    Sulla base di quanto sopra è evidente che le condizioni stanti alla base dell’intervento di integrazione salariale sono la temporaneità della situazione di mercato e la transitorietà della situazione aziendale. Pertanto, al momento della presentazione della domanda di CIGO, occorre che sia prevedibile la ripresa della normale attività lavorativa.

     

    Durata dell’intervento di integrazione salariale

    La CIG è corrisposta fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane. Ai fini del computo della durata si computano le singole giornate di sospensione dal lavoro e si considera usufruita una settimana di CIG qualora la contrazione abbia interessato 5 o 6 giorni a seconda che trattasi, rispettivamente, di settimana corta o lunga.

     

    A titolo esemplificativo, qualora in un’azienda di 50 dipendenti, un solo dipendente venga “paradossalmente” posto in cassa integrazione per una sola ora al giorno, tali giorni sono computati, ai fini del limite di durata complessiva sopra enunciato, come giornate di integrazione salariale usufruite dall’intera azienda.

     

    Qualora il massimo di 52 settimane venga raggiunto con più periodi non consecutivi, le 52 settimane si computano in un biennio mobile. Se, invece, le 52 settimane sono raggiunte con periodi consecutivi, è possibile presentare una nuova domanda per la stessa unità produttiva per la quale l’integrazione salariale è stata concessa solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.

     

    Nel rispetto dei limiti di durata della CIG, possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria fino al limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

     

    Procedura prevista per la richiesta di Integrazione Salariale

    L’iter procedurale da seguirsi consta di:

     

    Una Fase di informazione e consultazione sindacale.

    L’azienda è tenuta, in particolare, a comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionali, firmatarie del CCNL applicato, nonché alle RSA o RSU se esistenti, le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile ed il numero di lavoratori interessati.

     

    Alla comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto avente la finalità di tutelare gli interessi dei lavoratori coinvolti. L’intero iter deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione originaria, termine ridotto a 10 giorni nel caso di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 50.

     

    Per completezza occorre precisare che per le aziende edili dell’industria e dell’artigianato, le disposizioni relative all’informazione e consultazione sindacale si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

     

    Una Fase contraddistinta dalla presentazione telematica della domanda all’INPS.

    Una volta terminata la procedura sindacale di cui sopra, l’azienda è tenuta a presentare in via telematica all’INPS, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la domanda di concessione della CIG, nella quale devono essere indicate la causa di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro; la presumibile durata; i nominativi dei lavoratori interessati ed il numero delle ore richieste.

     

    Alla domanda occorre altresì allegare una relazione tecnica dettagliata indicante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ivi dimostrando, sulla base di elementi oggettivi, la temporaneità e transitorietà di tali eventi.

     

    Sarà poi l’INPS territorialmente competente a concedere, con apposito, provvedimento, l’integrazione salariale richiesta.

     

    E’ bene precisare, infine, che per le domande concernenti “eventi oggettivamente non evitabili” (si pensi, a titolo esemplificativo, agli eventi meteorologici) la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

     

    Trattamento economico

    L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione spettante al lavoratore per le ore perse, tenendo comunque conto dell’applicazione dei massimali previsti dall’istituto. In particolare, dal punto di vista tecnico, l’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile massimo di 998,18 euro per retribuzioni inferiori a 2.159,48 euro o ad un limite mensile massimo di euro 1.199,72 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro.

     

    Per quanto riguarda la modalità di pagamento occorre distinguere due ipotese:

     

    Azienda che non presenta difficoltà finanziarie: il pagamento dell’integrazione salariale è effettuato direttamente dall’azienda e, una volta che la cassa integrazione sia stata autorizzata, conguagliato con la denuncia contributiva mensile.

    Azienda avente serie e documentate difficoltà finanziarie: l’impresa può richiedere all’INPS che il pagamento della prestazione venga effettuato direttamente dall’istituto. In tal caso occorre allegare, al momento della presentazione della domanda, la documentazione relativa alla liquidità e alla situazione debitoria aziendale.

    Sarà poi l’azienda a comunicare all’INPS, al termine di ogni periodo di paga, le ore di cassa usufruite da ogni dipendente mediante il c.d. modello SR41. Una volta ricevuti tali dati, l’istituto previdenziale procederà a bonificare ad ogni dipendente, sulle coordinate bancarie indicate, l’importo dell’integrazione salariale spettante.

     

    Occorre, infine, precisare che i periodi in cui è previsto l’intervento dell’integrazione salariale ordinaria, sono riconosciuti utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia mediante la c.d. contribuzione figurativa.

     

    Quali sono i costi aggiuntivi per l’azienda nel caso di richiesta dell’integrazione salariale?

    A carico delle imprese che presentano domanda di CIGO è stabilito un contributo addizionale pari a:

     

    9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

    12% oltre detto limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

    15% oltre il limite di cui al punto precedente in un quinquennio mobile.

    Brevi cenni conclusivi

    Per le aziende che non sono destinatarie di alcun trattamento di integrazione salariale (ordinario e straordinario), in quanto appartenente a settori che ne sono esclusi, sono previsti, per garantire forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, i seguenti ammortizzatori sociali:

     

    Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i settori dell’artigianato e della somministrazione (FSBA);

    Fondo di integrazione salariale (FIS) per settori per i quali non è stato istituito un fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

    I requisiti normativi e procedurali relativi ai fondi di cui sopra verranno analizzati in un articolo di prossima pubblicazione.

     

    E’ utile, in questo contesto, delineare brevemente quali sono, invece, le aziende destinatarie dello strumento di cassa integrazione straordinaria. Infatti, come detto sopra, l’intervento dei fondi “residuali” è previsto per le sole aziende che non sono destinatarie dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

     

    Ma quali sono i datori di lavoro destinatari della CIGS?

     

    Sulla base dell’art. 20 del D.lgs. 148/2015, le aziende destinatarie dell’ammortizzatore sociale in esame sono quelle che nel semestre precedente abbiano occupato un determinato numero medio di dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti.

     

    Trattasi, in linea generale:

     

    delle imprese, comprese quelle edili e affini che, dal punto di vista previdenziale, sono inquadrate nel settore “industria”, con più di 15 dipendenti;

    delle imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, con più di 50 dipendenti;

    Le cause per le quali è previsto l’intervento della Cassa integrazione straordinaria sono, inoltre, le seguenti: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, con continuazione dell’attività produttiva; contratti di solidarietà difensivi.

     

    Per un approfondimento circa i complessi requisiti procedurali previsti per ogni singola causale CONTATTA direttamente lo Studio che saprà fornire tutte le informazioni necessarie per affrontare la situazione.

     

    Simone Agarla

     

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