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Nasce il bonus per l’inclusione sociale

Nasce il bonus per l’inclusione sociale
Con il mese di settembre prende il via l’iniziativa del governo varata col Decreto Lavoro che prevede incentivi fiscali per i datori di lavoro che decidono di offrire un impiego agli ex percettori di Reddito di cittadinanza. Condizione essenziale per il beneficio di nuova introduzione è l’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl).
L’esonero dalla contribuzione previdenziale si differenzia in base alla tipologia di contratto ma in ogni caso l’offerta deve essere presentata attraverso la piattaforma telematica. Dal 1° gennaio 2024 il bonus assunzioni verrà esteso anche ai percettori dell’Assegno di inclusione.
Il meccanismo messo in campo dal Decreto del 1° maggio è finalizzato a sostenere il rientro nel mondo del lavoro di tutti coloro i quali hanno beneficiato di sussidi che il governo Meloni non ritiene più idonei né tantomeno sostenibili economicamente. La misura prevede un bonus assunzioni per i datori che impiegano gli ex percettori del Reddito di cittadinanza iscritti regolarmente alla piattaforma Siisl, e il bonus assunzione, concretamente, consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale e si differenzia in base alla tipologia di contratto sottoscritto tra azienda e lavoratore.
Lo sgravio più consistente “premia” i contratti stabili, cioè a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato. Per queste fattispecie lo sgravio è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 8 mila euro annui. Il numero di persone che dovrebbe approdare sulla piattaforma Siils si stima pari a circa 600 mila posti per la formazione necessaria a colmare il gap con i requisiti professionali e 60 mila per figure già idonee al lavoro.
L’esonero dalla contribuzione previdenziale si riduce al 50% fino a 4mila euro all’anno per i datori che offrono un contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. A prescindere dall’entità dell’esonero, dal bonus assunzioni sono esclusi i premi e i contributi da versare all’Inail che restano a carico del datore di lavoro per gli oneri assicurativi antinfortunistici e per le malattie.
Il Decreto del 1° maggio ha previsto, inoltre, incentivi fiscali ai beneficiari del Supporto formazione e lavoro che avviano un’attività professionale autonoma individuale o tramite società cooperativa entro il primo anno dalla fruizione del sussidio. In questo caso, coloro che intraprendono attività autonome potranno godere di un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’Assegno di inclusione fino a 500 euro al mese.
Incentivi fiscali sono infine erogati alle agenzie del lavoro che mediano tra la domanda e l’offerta di impiego avvalendosi sempre della piattaforma telematica Siisl. Per ogni persona assunta l’agenzia riceve un contributo del 30% riferito all’esonero massimo annuo sempre di 8 mila euro.

Pietro Broccanello

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