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    Superbonus 110% Aspettando la Gazzetta Ufficiale…

    Superbonus 110%

    Aspettando la Gazzetta Ufficiale…

    Da diverse settimane tantissimi colleghi sono, come noi, alle prese con telefonate e richieste da parte di clienti “pronti” ad eseguire i lavori del Superbonus, concentrati più sulla logica del “tutto gratis” che sulla bontà degli interventi da effettuare…tralasciando qualsiasi valutazione sulla fattibilità degli interventi (molti dei quali, a dire il vero, vengono rigettati per non conformità urbanistico-catastali), sentiamo necessario condividere con voi una riflessione di tipo legislativo, con l’intento far capire ai clienti l’importanza e i rischi ai quali siamo esposti, in qualità di tecnici, con il Superbonus.

    È utile sapere e far sapere che il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico emanato il 6 agosto 2020 di concerto Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comunemente detto “Decreto Requisiti”, non è ancora in vigore. Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto stesso recita testualmente: “Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

    Il Decreto, con i suoi allegati (che di seguito riportiamo), ad oggi non è stato ancora pubblicato in G.U.

    • Allegato A (Requisiti da indicare nell’ asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali),
    • Allegato B (Tabella di sintesi degli interventi),
    • Allegato C (Scheda dati sulla prestazione energetica),
    • Allegato D (Scheda informativa),
    • Allegato E (Requisiti degli interventi di isolamento termico),
    • Allegato F (Requisiti delle pompe di calore),
    • Allegato G (Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa),
    • Allegato H (Collettori solari),
    • Allegato I (Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A).

     

    Il comma 1 del suddetto art. 12, descrive l’approccio da tenere durante questo periodo di “vacatio legis”: “Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.

     

    Ma cosa contiene il DM 19 febbraio 2007?

    Chi ha letto il decreto si è reso immediatamente conto che, lo stesso, ha una portata inferiore rispetto al nuovo Decreto Requisiti e, soprattutto, non contiene gli allegati dall’A all’I precedentemente citati. Questo limite, non di poco conto, rende quasi impossibile l’applicazione del Superbonus 110%.

     

    Cosa fare quindi?

    A questo punto quindi, si aprono due diversi scenari:

    SCENARIO A) Periodo intercorrente tra la data di inizio dei lavori (da Decreto è quella del 01.07.2020) e fino alla pubblicazione in GU del “Decreto Requisiti”;

    SCENARIO B) Dalla data di pubblicazione in GU del Decreto Requisiti e sino al 31.12.2021 (almeno per ora).

    Potrebbero trovarsi nello scenario A) tutti quei clienti che, per via di titoli già acquisiti e relazioni depositate, hanno già avviato i lavori. In questo caso il campo di applicazione è quello del D.M.19.02.2007 che, come detto, non risulta essere adeguato al Superbonus.

    Nello scenario B) dovrebbero trovarsi invece tutti gli interventi avviati dopo la pubblicazione del Decreto Requisiti, applicando pedissequamente quanto in esso indicato.

    In conclusione, durante questo periodo di transizione, ci stiamo concentrando su uno screening preliminare, così da trovarci pronti, appena il decreto verrà pubblicato in Gazzetta, ad avere le carte in regola per partire, evitando “incomprensioni” legislative e situazioni che rappresentano più un rischio professionale che un’opportunità lavorativa.

     

    Ing. Mattia Sicilia

    Program Manager – Ness Srl

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