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    Dichiarazione dei redditi: le scadenze 2021

    Dichiarazione dei redditi: le scadenze 2021

    I modelli saranno disponibili sul sito delle Entrate dal 10 maggio mentre la presentazione del 730 deve avvenire entro il 30 settembre.

    Da lunedì 10 maggio sarà disponibile online la dichiarazione dei redditi precompilata 2021. Quest’anno infatti, a causa della pandemia da covid, buona parte del calendario fiscale è stato cambiato. Per accedere al 730 tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, si può ricorrere allo Spid, al Cie, al Cns o al Pin Fisconline. Il 730 compilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta. Inoltre, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Quest’anno, tra le novità relative ai modelli 730 o Redditi PF (persone fisiche), ci sono le caselle in cui indicare le nuove detrazioni relative alla casa entrate in vigore l’anno scorso quali il bonus facciate del 90% e il superbonus del 110%; il credito d’imposta del bonus vacanze; la detrazione per gli investimenti in start up (solo nel modello Redditi) e il credito d’imposta per monopattini elettrici.

    Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
    -il modello 730 precompilato;
    -un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato

    -l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
    -il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
    Come si presenta il 730? Le opzioni sono due: presentazioni diretta o indiretta.
    Presentazione diretta: se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve: indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

    In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato: al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti). Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.
    Per informazioni sui casi di esonero o specifiche relative ad eventuali rimborsi, si rimanda al sito www.agenziaentrate.gov.it

    Simone Fausti

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