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    Novità sul Decreto Liquidità: più soldi e più tempo per ridarli

    Finanziamenti “Decreto Liquidità” (art.13 D.L. 23/2020) per PMI: concretizzata la possibilità di richiesta di incremento del limite erogabile, del prolungamento dei tempi di rimborso e garanzia automatica.

    Il “Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020 n .23) prevedeva, originariamente, a favore del PMI, la possibilità di accedere a finanziamenti non superiori al 25% del “fatturato” 2019 – fino ad un importo massimo di €. 25.000,00

    Perplessità erano peraltro sorte in ordine alla effettiva possibilità di godere del c.d. “credito bancario” e della totale garanzia da parte dell’apposito Fondo pubblico.

    Con le modifiche apportate in sede di conversione in legge del predetto D.L., il limite finanziabile è stato portato (anche con effetto retroattivo) a € 30.000, purché – alternativamente- non superiore a:

    “… il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile.

    Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

    … il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

    … il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499… “

    …per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019…”

    Mancava l’ultimo “tassello”: la concretizzazione attuativa delle citate provvidenze.

    Con recentissima comunicazione del Mediocredito Centrale, viene dato il via alla possibilità di

    “…inviare al Gestore le richieste di adeguamento in aumento di durata e/o di importo delle operazioni già ammesse al Fondo di Garanzia…”

    Inoltre, il periodo di rimborso, dagli originari 6 anni, oggi può essere prolungato a 10 anni.

    Infine, viene confermato che la garanzia del Fondo viene concessa automaticamente, a titolo gratuito, senza valutazione e l’istituto finanziatore può avviare la procedura di “incremento” degli importi e dei tempi di rimborso senza alcun preventivo assenso del Gestore : l’unico adempimento è il riscontro formale del possesso – da parte delle imprese interessate -dei requisiti voluti dalla legge.

    La richiesta di adeguamento verrà attuata tramite il Portale del Fondo di Garanzia (FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni ML).

    Il sito internet interessato è www.fondidigaranzia.it nel quale è pubblicata la specifica guida “Tracciato per l’invio massivo della richiesta di variazione in aumento”.

    I maggiori importi (e il più ampio termine di rimborso) possono essere richiesti mediante tre procedure informatiche relative alle seguenti ipotesi:

    – adeguamento di quanto già erogato

    – assegnazione di un importo aggiuntivo

    – esame da parte dell’istituto finanziatore non ancora completato

    Le modalità di riconoscimento degli ulteriori benefici possono essere:

    – nuovo finanziamento non superiore a 30.000 € (e utilizzato anche per l’estinzione del precedente)

    – modifica del contratto originario con incremento della maggiore cifra oggi spettante e dei tempi di rimborso

    – ulteriore contratto di finanziamento (indipendente dal precedente) per la sola maggiore somma spettante, con correlata nuova domanda di ammissione ai benefici

    Sarà l’istituto bancario interessato a comunicare al Gestore:

    – l’adeguamento del contratto alle nuove condizioni ove la pratica originaria non sia ancora definita

    – nel caso di pratica già definita, la comunicazione riguarderà soltanto il maggior importo riconosciuto.

    Nel raccomandare l’attenta valutazione delle varie provvidenze offerte dalle plurime normative emanate (finanziamenti, crediti d’imposta, contributi, etc.), lo Studio resta a disposizione per ogni singolo particolare approfondimento.

    Dott. Giacomo Dino Trinchera
    giacomo@studiotrinchera.com

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