martedì, Aprile 23, 2024
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    Quando il lavoro autonomo maschera il lavoro subordinato; le cd. “false partita iva”.

    Una buona parte del contenzioso giuslavoristico verte sull’accertamento della subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Si tratta tendenzialmente del contenzioso promosso dalle cd. “false partite iva”: lavoratori formalmente autonomi (retribuiti a fronte dell’emissione di una fattura alla fine del mese) che rivendicano le tutele e le integrazioni salariali del rapporto di lavoro subordinato.

    Infatti, l’accertamento della subordinazione comporta in favore del lavoratore numerosi effetti giuridici tra i quali principalmente: (1) un trattamento economico prestabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva; (2) il diritto al trattamento previdenziale, mediante il versamento di contributi e premi assicurativi da parte del datore di lavoro; (3) limiti per il datore di lavoro di interrompere il rapporto e (4) conseguenti tutele in caso di interruzione senza giustificato motivo e/o giusta causa del rapporto da parte del datore di lavoro.

    Per una migliore comprensione della questione, occorre premettere che nel nostro ordinamento vige il principio della irrilevanza del nomen iuris. In altre parole perché si abbia una sentenza che accerti la subordinazione, il giudice dovrà prescindere dalla “etichetta” (consulenza /collaborazione esterna etc…etc…) che lavoratore e datore di lavoro hanno dato al loro rapporto e/o scritto nel loro contratto. Il giudice dovrà, invece, accertare in concreto – sulla base delle prove fornite dalle parti, in particolare dal lavoratore – le modalità con cui tale rapporto si è svolto e nello specifico se vi è stato un vincolo di subordinazione che legava il lavoratore all’imprenditore.

    In proposito, si rileva che ai sensi dell’art. 2094 cod. civ., il prestatore di lavoro subordinato è colui che «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». Dalla lettura di tale norma si evince che le caratteristiche salienti del lavoro subordinato sono rispettivamente: (1) la collaborazione; (2) l’onerosità e da ultimo (3) l’essere assoggettato alla direzione dell’imprenditore (cd. subordinazione).

    Viceversa, l’art. 2222 cod. civ. definisce il lavoro autonomo un’attività lavorativa prevalentemente svolta in proprio e «senza vincolo di subordinazione».

    Nell’interpretare tali norme, la giurisprudenza di legittimità ha individuato la subordinazione come «l’assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro che ne controlla lo svolgimento attraverso direttive alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi» e «la messa a disposizione delle proprie energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell’impresa» (V. Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2007, n. 14723, rel. Balletti).

    Nel corso degli anni, al fine di accertare la presenza di tale vincolo nello svolgimento del rapporto, la giurisprudenza ha individuato ed elaborato i cd. “indici di subordinazione”. Si tratta di circostanze che – se puntualmente dimostrate dal lavoratore nel giudizio – rivelano la natura subordinata del rapporto. Di seguito si indica un breve riepilogo dei principali indici di subordinazione:

    • la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare dell’imprenditore;

    • l’osservanza di un orario di lavoro predeterminato;

    • assenza del rischio in capo al lavoratore, il quale a prescindere dall’andamento economico dell’azienda percepirà comunque il proprio stipendio;

    • predeterminazione e continuità della prestazione;

    • versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita e tendenzialmente fissa;

    • l’inserimento strutturale del lavoratore nell’organizzazione produttiva;

    • il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro;

    • la eterodirezione, l’essere sottoposto alle direttive del datore di lavoro;

    • mezzi altrui: l’esecuzione della prestazione avviene usando strumenti aziendali e non di proprietà del lavoratore.

    Occorre rilevare che l’onere della prova incombe sul lavoratore; sarà, quindi, quest’ultimo a dover provare in giudizio (mediante l’indicazione di mail/ lettere/ documenti/ testimonianze) il verificarsi delle circostanze sopra indicate.

    Ne consegue che l’imprenditore, in buona fede, dovrà essere prudente nel relazionarsi con il lavoratore autonomo ed in particolare evitare che il rapporto sia caratterizzato dagli indici di subordinazione.

    Ovviamente, gli indici di subordinazione sono uno strumento sussidiario per il giudice che dovrà comunque accertare «l’esistenza di tale vincolo [che] va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (V. Cass. civ., sez. lav., 29 gennaio 2019, n. 2439, rel. Pagetta).

    Da ultimo, occorre tener presente che, anche a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del lavoro agile (leggi smart working) e della sua maggiore diffusione quale conseguenza dell’emergenza COVID-19, il nostro ordinamento consente che il lavoro subordinato venga svolto in modo sempre più simile al lavoro autonomo.

    Ne consegue che, in un futuro prossimo, l’accertamento giudiziale del vincolo di subordinazione e la sua prova tenderanno a risultare sempre più ardui.

    avv. Nicola A. Maggio

    Pizzagalli & Maggio Avvocati

    n.maggio@pmslex.com

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