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    Superbonus 110% e detrazioni alternative

    Superbonus 110% e detrazioni alternative

     

    Nuove linee guida pongono dei paletti per il ricorso della detrazione al 110%, ma rimangono accessibili molte altre agevolazioni.

     

    L’Agenzia delle entrate nell’ultimo periodo ha specificato quali siano le condizioni per poter chiedere il superbonus 110%, entrando nel dettaglio di una casistica abbastanza complicata. Una delle novità riguarda i familiari e i conviventi di fatto del possessore dell’immobile i quali possono usufruire del bonus se risultano conviventi alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese e solo nel caso in cui siano tali conviventi/familiari a sostenere le spese di ristrutturazione.

     

    L’Agenzia ha confermato l’accesso al superbonus anche per le partite Iva con qualche caveat. Se infatti i lavori riguardano le singole unità immobiliari, allora la detrazione è applicabile unicamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti alla sfera privata della vita dei contribuenti. Requisito che invece non è richiesto se i lavori interessano le parti comuni dei condomini.

     

    Il superbonus 110% comprenderà anche determinate spese accessorie agli interventi trainanti realizzati come i costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse quali perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione.

     

    Per fruire dello sconto è necessario inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa. Comunicazione che deve essere inviata dal beneficiario della detrazione, quando gli interventi sono realizzati su unità immobiliari, o dall’amministratore di condominio qualora gli interventi siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

     

    Cessionari e fornitori potranno ricorrere al credito di imposta esclusivamente in compensazione, «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese».

     

    Per chi non riuscisse a usufruire del superbonus al 110%, ci sono una serie di agevolazioni alternative come il recupero del patrimonio edilizio con una detrazione al 50% in 10 anni, il risparmio energetico qualificato (detraibile da Irpef o Ires fino all’85% in 10 anni e accessibile fino alla fine del 2020), gli interventi antisismici “speciali” (anche in questo caso con detrazioni Irpef e Ires fino all’85% in 5 anni, accessibile fino alla fine del 2021), il bonus facciate (detrazione Irpef e Ires del 90% in 10 anni fino alla fine del 2020) e infine l’installazione di colonnine per ricaricare veicoli elettrici (agevolata al 50% in 10 anni fino ala fine del 2021).

    Simone Fausti

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