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    CEDI I TUOI CREDITI DETERIORATI, TRASFORMA LE IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) IN CREDITO DI IMPOSTA E OTTIENI IMMEDIATA LIQUIDITÀ PER LA TUA IMPRESA

    Il Decreto Cura Italia (art. 55 D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha introdotto una nuova forma di “monetizzazione” delle attività per imposte anticipate (deferred tax assets o DTA), per incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni e dunque con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica.

    La finalità della norma è quella di consentire alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti di imposta di tali importi di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Si consente, infatti, di monetizzare un genere di DTA senza bisogno di attendere che si verifichino i presupposti (produzione di utili imponibili) per il loro naturale assorbimento.

    In cosa consiste l’agevolazione?

    La misura di sostegno finanziario consiste nella possibilità di convertire in credito d’imposta le DTA (deferred tax assets cioè le attività per imposte anticipate) riferibili a due particolari componenti rilevanti maturate dall’impresa:

    • le perdite fiscali pregresse e

    • le eccedenze ACE

    L’ammontare massimo del credito di imposta derivante dalla suddetta conversione è pari al 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti; la possibilità di trasformare in credito d’imposta le DTA riferibili a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE è subordinata quindi alla cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 dei crediti in denaro “deteriorati” vantati nei confronti di debitori inadempienti (in ritardo con i pagamenti da oltre 90 giorni rispetto alla scadenza del debito).

    Nessuna rilevanza risulta essere stata attribuita al prezzo di cessione dei suddetti crediti. Quanto maggiore è l’ammontare dei crediti ceduti, tanto maggiore può essere l’agevolazione; tuttavia la norma stabilisce che i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro.

    L’ulteriore novità di estremo interesse è che la trasformazione è consentita anche per DTA non iscritte in bilancio, per esempio, per il mancato superamento del c.d. probability test richiesto dai principi contabili. Ora la norma consente di beneficiare dell’agevolazione in commento a prescindere dall’indicazione del dato in contabilità.

    Quali sono le imprese che possono usufruire dell’agevolazione?

    La norma fa generico riferimento alle società, quindi il credito di imposta è usufruibile da tutti i contribuenti interessati purché costituiti sotto forma societaria.

    Inoltre, non essendoci indicazioni né sulla dimensione né sulla tipologia di attività, l’agevolazione è disponibile sia per le piccole medie imprese sia per i grandi contribuenti qualunque sia l’attività svolta.

    L’unico limite è che in capo alla società non sia stato accertato:

    • lo stato di dissesto o il rischio di dissesto (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 180/2015) o

    • lo stato di insolvenza (ai sensi dell’articolo 5 della Legge fallimentare o dell’art. 2, comma 1, lettera b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

    Come posso gestire le perdite generate dalla cessione dei crediti?

    L’eventuale perdita su crediti realizzata a fronte della cessione deve intendersi come ordinariamente deducibile ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR.

    Pertanto, l’ammontare delle perdite realizzate a seguito dello smobilizzo dei crediti deteriorati risulta indirettamente compensato dal beneficio derivante dalla monetizzazione delle perdite fiscali e le eccedenze di ACE di cui dispone, senza dover attendere il conseguimento di redditi imponibili; al contempo le perdite su crediti così emerse restano componenti negativi deducibili che, in quanto tali, riducono il reddito d’impresa relativo allo stesso anno nel corso del quale è stata attuata la cessione ovvero, per l’eccedenza, danno origine a una nuova perdita fiscale utilizzabile negli esercizi successivi.

    Bisogna ricordare poi che l’emergenza Coronavirus ha portato il governo ad intervenire anche sulle norme del Codice Civile che impongono alle società di capitali di coprire le perdite, attraverso riduzioni e/o ricostituzioni del capitale sociale.

    Con il Decreto Liquidità sono congelate le disposizioni degli articoli 2446 e 2447 (per le Spa) e 2482-bis e 2482-ter (per le Srl) del Codice Civile, ma solo se le perdite sono state maturate nel corso di esercizi sociali che chiudano in una data compresa entro il 31 dicembre 2020.

    Come posso utilizzare il credito di imposta generato dalla trasformazione?

    Le DTA convertite in crediti di imposta, senza limiti di importo, possono essere:

    • utilizzate in compensazione con altri tributi e contributi nel modello F24;

    • cedute ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

    • chieste a rimborso.

    Un esempio potrà chiarire l’utilità economica della agevolazione: se una società cede crediti per 1 mld, indipendentemente dal corrispettivo della cessione, potrà trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% – a 48 mln di euro.

    Ovviamente le perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE utilizzate per la conversione in credito di imposta non sono più riportabili in avanti (in quanto “consumate” in conseguenza della stessa). Ciò per evitare una duplicazione del beneficio in relazione alle stesse attività.

    Va segnalato, poi, che il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini sia del reddito di impresa, sia dell’imposta regionale sulle attività produttive. La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta, infine, è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione di cui all’art. 11, comma 1, D.L. n. 59/2016.

    Avv. Eleonora M.P. Ruggieri

    www.ruggierilex.it

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