venerdì, Marzo 29, 2024
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    178! QUESTO IL NUMERO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 CHE CONFERMA GLI INCENTIVI TRANSIZIONE 4.0

    178! QUESTO IL NUMERO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 CHE CONFERMA GLI INCENTIVI TRANSIZIONE 4.0

    Confermato il testo approvato alla Camera. Nulla da fare invece per l’emendamento atteso che non è entrato nel decreto-legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri che interviene solamente sul problema del cuneo fiscale cui all’art. 1 comma 8
    Confermate quindi le regole che già ho commentato nel mio precedente articolo. Ed anche irrisolti alcuni problemi evidenziati in questo altro precedente articolo.
    Altre risorse: Testo della legge pubblicato in GU Serie generale 232 del 30.12.2020 Estratto degli articoli 1051-1067 della legge pubblicata
    Resta quindi l’adempimento formale che richiede la citazione sui documenti contrattuali e sulle fatture che contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei nuovi commi da 1054 a 1058 dell’art. 1 della legge 178/2020.
    Importante l’effetto retroattivo (al 16 di novembre 2020) per evitare che le imprese sospendano gli investimenti in attesa di aliquote piu’ favorevoli
    I commi in esame da 1051 a 1067dell’art. 1 della legge in esame – nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma “Transizione 4.0” diretto a favorire e ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19 – estende fino al 31 dicembre 2022 sia la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, prevedendo il potenziamento delle aliquote agevolative, l’incremento dell’ammontare delle spese ammissibili e l’ampliamento dell’ambito oggettivo, e anticipando, nel contempo, la decorrenza della innovata disciplina al 16 novembre 2020, sia la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, e quella relativa al credito d’imposta per spese di formazione 4.0.

    Il comma 1051 prevede che a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi seguenti, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
    Il comma 1052 individua i casi in cui le imprese non possono beneficiare del credito di imposta in esame, prevedendo, in particolare, che l’agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In ogni caso la spettanza del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
    Il comma 1053 definisce in via generale gli investimenti agevolabili. Al fine di promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane anche attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di “Trasformazione 4.0”, vengono inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono, pertanto, ammessi al credito d’imposta in esame gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
    Il comma 1054 definisce la misura dell’agevolazione per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che il credito d’imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali. Il medesimo comma, inoltre, introduce aumenta la misura del credito d’imposta al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.
    Il comma 1055 prevede che, per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6%, fermi restando i limiti di investimento previsti dal comma 4.
    I commi 1056 e 1057 definiscono la misura del beneficio per l’acquisto di beni immateriali ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, il comma 6 prevede che per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d’imposta è riconosciuto, ai sensi del comma 7, nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
    Il comma 1058 definisce la misura del credito d’imposta spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, fissandola al 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Sono ammesse all’agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
    Il comma 1059 – nel disporre che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6, 7 e 8 – riduce a tre le quote annuali di fruizione dello stesso, prevedendo altresì per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali di cui al comma 4 in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 12 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 4 e 5.
    Il comma 1060 dispone che qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 12, i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
    Il comma 1061 precisa che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui ai commi 4 e 5 spetta alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli esercenti arti e professioni.
    Il comma 1062 dispone che, ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi, precisando, altresì, che l’attestazione dell’interconnessione dei beni strumentali 4.0 sia resa con perizia asseverata e non con perizia semplice, come previsto dal comma 195 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019. Viene inoltre prevista, sempre con riferimento alla disciplina degli investimenti in beni 4.0, una procedura di collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle entrate ai fini della corretta qualificazione e classificazione dei beni negli Allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.
    Il comma 1063, infine, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 4 a 8, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
    Il comma 1064, lettere da a) a e), proroga la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, recando delle precisazioni che rispondono a esigenze di coordinamento sistematico e sono finalizzate a meglio chiarire l’ambito applicativo dell’agevolazione.
    Con la lettera f), poi, vengono rideterminate le misure delle agevolazioni previste dal comma 203 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Nello specifico sono previsti:
    • l’incremento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
    • l’incremento del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
    • l’incremento del credito d’imposta dal 10% al 15% della misura dell’incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell’ammontare massimo del credito d’imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
    La lettera g) modifica il comma 206 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, al fine di introdurre l’obbligo di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
    La lettera h) prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti.
    Infine, le lettere i) e l) estendono al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 e ampliano i costi ammissibili al credito d’imposta in conformità con quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, sono ammessi all’agevolazione i seguenti costi:
    • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
    • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
    • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
    • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
    Il comma 1065 indica le risorse del Fondo per le misure.
    Il comma 1066 – unico emendamento recepito all discussione alla Camera – incrementa il fondo ordinario stanziato a favore delle Università.
    Il comma 1067 stanzia una somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a ENEA per assicurare il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico nell’emanazione dei pareri relativi alla riconducibilità degli investimenti alle disposizioni del Piano Nazionale Transizione 4.0. La corretta qualificazione degli investimenti, sia in fase preventiva a seguito di presentazione di istanze o richieste di parere da parte delle imprese che in sede di accertamento delle Amministrazioni finanziarie, richiede infatti competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione, a fronte della necessità, per garantire alle imprese la certezza del quadro agevolativo, di emettere pareri qualificati nel rispetto di tempi certi.
    Ecco i commi da 1051 a 1067
    1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
    1052. Il credito d’imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
    1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
    1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
    1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.
    1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
    1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
    1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
    1059. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
    1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
    1061. Il credito d’imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
    1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
    1063. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 1054 a 1058 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
    1064. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
    b) al comma 199, primo periodo, le parole: « reddito d’impresa » sono sostituite dalle seguenti: « reddito dell’impresa »;
    c) al comma 200:
    1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
    2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « con soggetti terzi » sono inserite le seguenti: « residenti nel territorio dello Stato o »;
    3) alla lettera e), le parole: « delle maggiorazioni ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « della maggiorazione ivi prevista »;
    d) al comma 201:
    1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
    2) alla lettera d), dopo le parole: « delle spese di personale indicate alla lettera a) » sono inserite le seguenti: « ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) »;
    e) al comma 202:
    1) alla lettera b), dopo le parole: « beni materiali mobili » sono inserite le seguenti: « e ai software »;
    2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
    3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: « sono ammissibili a condizione che i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti »;
    f) al comma 203:
    1) al primo periodo, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 4 milioni di euro »;
    2) al secondo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
    3) al terzo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
    4) al quarto periodo, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
    g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: « redigere e conservare una relazione tecnica » è inserita la seguente: « asseverata »;
    h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche »;
    i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
    l) dopo il comma 210 è inserito il seguente:
    « 210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».
    1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040.
    1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell’ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.
    1067. È stanziata la somma di euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
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    Marco Belardi
    Consulente Dir. Politiche Industriali presso Ministero dello Sviluppo Economico

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