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    Superbonus 110%

    Superbonus 110%

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida per il Superbonus.

    È stata pubblicata nel pomeriggio di ieri la tanto attesa, per gli addetti ai lavori, guida al superbonus del 110% da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le indicazioni previste dal decreto Rilancio (DL 34/2020).

    Il provvedimento riassume quanto previsto per la detrazione del 110% che si potrà applicare alle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nel caso in cui si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.

    L’art. 119 del Decreto Rilancio prevede 4 tipologie di interventi agevolati che possono usufruire della detrazione fiscale:

    • efficienza energetica (Ecobonus);
    • riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
    • installazione di impianti fotovoltaici;
    • installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

    I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti a:

    • i condomini;
    • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa;
    • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
    • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
    • gli enti del terzo settore;
    • le associazioni sportive dilettantistiche.

    I fabbricati agevolati potranno essere:

    • parti comuni di edificio;
    • singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa;
    • edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

    Possono essere agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica.

    Non potranno godere invece della detrazione fiscale gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

    La norma prevede inoltre che il contribuente possegga un’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute. Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro.

    Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini ricorda che il bonus spetta:

    • sia per gli interventi “trainanti” (isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti, interventi antisismici);
    • sia per quelli “trainanti” eseguiti congiuntamente (efficientamento energetico che dà diritto all’ecobonus, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti solari fotovoltaici).

    La guida chiarisce inoltre le modalità di funzionamento della piattaforma per cedere l’ecobonus del 110%: all’interno del cassetto fiscale il contribuente dovrà comunicare l’avvenuta cessione ed il soggetto cessionario dovrà accettare il credito, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per determinati interventi possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, per:

    • lo sconto in fattura, un contributo, cioè, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore e che quest’ultimo potrà recuperare con un credito d’imposta;
    • la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con possibilità anche di cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

    I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

    Antonella Caputo

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