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    La Tassazione delle rendite corrisposte a lavoratori Italiani (transfrontalieri) per attività di lavoro prestata in Svizzera

    Primo pilastro: AVS (Assicurazione per la Vecchiaia e i Superstiti)
    Secondo pilastro: LPP (Previdenza Professionale)
    Terzo pilastro: Previdenza individuale (a Carattere Assicurativo)

    Per i cittadini italiani residenti in territorio nazionale  che prestano ( o hanno prestato) la propria attività lavorativa nella Confederazione Elvetica, il sistema previdenziale svizzero prevede l’accesso a tre fondamentali istituti giuridici : l’Assicurazione per la Vecchiaia e i Superstiti (AVS denominata Primo Pilastro)   e la Previdenza Professionale (LPP – Secondo Pilastro) entrambi di Carattere obbligatorio, a cui si aggiunge  la Previdenza individuale (Terzo Pilastro), di carattere assicurativo e volontario.

    Per i primi due “Pilastri”, con riferimento ai soggetti beneficiari che hanno residenza nel nostro territorio nazionale e riscuotono le relative rendite tramite istituti bancari e altri istituti finanziari, entrambi residenti, è previsto un prelievo fiscale del 5%, a titolo di imposta sostitutiva dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

    La ritenuta viene effettuata dallo stesso istituto finanziario che cura il pagamento al percettore della rendita.

    Nel caso di rendita derivante da Previdenza Individuale (Terzo pilastro) la nostra legislazione, all’art. 17 del TUIRR (Testo Unico Imposte sul Reddito) prevede   una particolare forma di imposizione ai fini IRPEF denominata “tassazione separata” che esclude tale rendita dalla formazione del “reddito complessivo”.

    Torniamo ai due primi “pilastri”:

    Dopo alterne vicissitudini, sia di normativa interna che di accordi tra Paesi, un primo “punto fermo” riguardo i criteri di tassazione nazionale di rendite da AVS e LPP è contenuto nell’art. 76 della legge n. 413/91 il quale – nella sua attuale formulazione – prevede:

    • Al comma 1 che “le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”.
    • Al comma 1-bis che “la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate
    Nel contesto, viene citato anche l’accordo Italo- Svizzero del 3 ottobre 1974 e per il quale per gli Italiani “… le rendite…non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia…”

    Secondo la restrittiva lettura che- nel tempo e con vari interventi – fa di tale norma l’Autorità Fiscale Italiana, soltanto la riscossione attuata tramite istituti finanziari residenti consentirebbe l’applicabilità della tassazione sostitutiva del 5%, con una ulteriore specificazione: mentre per le rendite corrisposte per AVS gli istituti italiani abilitati sarebbero soltanto quelli previsti dalla convenzione tra Italia e Svizzera del 1974, e agirebbero quali “sostituti di imposta” ( con obbligo di effettuare la ritenuta),nel caso delle rendite da LPP il pagamento potrebbe essere effettuato anche tramite altri istituti finanziari, che – insieme a quelli citati in convenzione- non assumerebbero lo “status” di sostituti di imposta e applicherebbero la ritenuta a titolo d’imposta soltanto su espresso mandato del beneficiario interessato, il quale- peraltro – dovrebbe fornire ogni dato per la determinazione della “base imponibile”.

     E se il pagamento fosse effettuato su un conto corrente legittimamente detenuto dal beneficiario      presso un istituto svizzero o, prima di essere “canalizzato” su un istituto finanziario in Italia, transitasse su un conto provvisorio svizzero di “libero passaggio”?

     O, se ancora, per le rendite LPP l’istituto finanziario residente, in assenza di mandato da parte del beneficiario, non avesse operato la ritenuta non ritenendosi “sostituto d’imposta?

    Con molteplici e anche recentissimi interventi (Consulenza giuridica fornita all’ABI -risposta n. 2 del 20/02/2020 RISOLUZIONE N. 3/E –27 gennaio 2020) il Ministero delle Finanze prima ed oggi l’Agenzia delle Entrate hanno confermato la propria posizione, ritenendo che possono godere della tassazione sostitutiva del 5% (con le esposte differenti modalità tra rendite AVS e rendite LPP) soltanto le rendite direttamente pagate presso istituti finanziari italiani.

    Da ultimo, a seguito di una interrogazione parlamentare del 5 febbraio u.s., è stato affermata l’esistenza di un vuoto legislativo che non consentirebbe l’applicabilità dell’imposta sostitutiva sulle rendite non erogate direttamente attraverso istituti finanziari residenti in Italia.

    Unici momenti “istituzionali”, che hanno ammesso l’applicazione della ritenuta di cui è argomento anche alle rendite non riscosse direttamente in Italia, sono stati quelli espressi nelle seguenti occasioni:

    a) Circolare Agenzia delle Entrate 30/E-11/08/2015 (in relazione alla normativa sulla “collaborazione volontaria” e al trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS)

    “…al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, si ritiene che… l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 percento… Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso reddito e non su una differenza di capacità contributiva.

    Parere fatto proprio dal legislatore con il D.L. del 30 settembre 2015, sempre in tema di “collaborazione volontaria” (legge 15 dicembre 2014, n.186) “…Ai soli fini della collaborazione volontaria…l’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 percento”.

    b) risposta   all’interpello proposto alla Direzione Regionale della Lombardia del 20.02.2019, con

    il quale un contribuente proponeva un caso di riscossione in unica soluzione LPP (al netto delle ritenute alla fonte subite) e con somma accreditata su un conto corrente svizzero.

    La citata Direzione, nel dare parere favorevole all’applicabilità della tassazione sostitutiva e nel fornire le istruzioni circa le relative modalità dichiarative, motivava il proprio parere con la evidente finalità di “… evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita…”

    °°°°°°°°°

    Questo lo “stato dell’arte” che ci pone la questione su cui dibattere: possono, redditi della medesima natura, essere sottoposti a differenti tassazioni,soltanto in relazione “…alle sole modalità di incasso della rendita… e non su una differenza di capacità contributiva.” ?

    Dott. Giacomo Dino Trinchera
    giacomo@studiotrinchera.com

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