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    MODIFICHE DEI TASSI DI INTERESSE SU MUTUI: QUANDO SONO VIETATE E COME AGIRE PER RECUPERARE LE SOMME

    Sono da considerarsi illegittime le modifiche unilaterali apportate dalle banche ai tassi di interesse dei contratti di mutuo stipulati con consumatori e con micro-imprese.

    I clienti che abbiano subito tale comportamento illegittimo possono ottenere dalla banca l’applicazione delle originarie condizioni e la restituzione degli interessi illegittimamente versati.

    LE BANCHE POSSONO MODIFICARE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONTRATTI?

    La normativa di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti regola l’esercizio da parte degli intermediari bancari e finanziari del potere di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti di durata in essere (c.d. ius variandi).

    La disciplina dell’art. 118 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, TUB) prevede dei vincoli all’esercizio della facoltà di modifica da parte degli intermediari, con l’obiettivo di tutelare la clientela.

    Nei contratti a durata indeterminata (ad esempio scoperti di conto corrente, castelletti, ecc…) la normativa consente alla banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto ma impone i seguenti limiti:

    – le modifiche sono consentite solo se previste da un’apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal cliente;

    – le variazioni devono essere rette da un giustificato motivo.

    Nei contratti che hanno durata determinata (categoria in cui rientrano i mutui e i prestiti personali) è possibile prevedere all’interno del contratto la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni, con una apposta clausola contrattuale, sempre che sussista un giustificato motivo.

    In tale ipotesi, però, la possibilità di modificare i tassi di interessi è differente a seconda che il cliente sia o meno un consumatore o una micro-impresa:

    se il cliente è un consumatore o una micro-impresa (cioè un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR) non è consentita la modifica dei tassi d’interesse;

    – se il cliente non è un consumatore né una microimpresa, la modifica dei tassi d’interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente.

    QUALI SONO LE MODALITÀ CON CUI LE BANCHE POSSONO MODIFICARE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONTRATTI?

    Le norme vigenti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva, con preavviso minimo di due mesi, che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base (giustificato motivo) e la data di entrata in vigore.

    Le modifiche che la banca intende apportare, quindi, devono essere rese note alla clientela con anticipo, così da consentire al destinatario di verificarne la congruità rispetto alle sottostanti motivazioni e di valutare se mantenere il rapporto.

    Il cliente, infatti, entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese: in questo caso, la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti.

    Se il cliente non recede dal contratto, le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.

    CHE COSA SUCCEDE SE MI ACCORGO CHE LA BANCA HA MODIFICATO LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO MA NON HO RICEVUTO LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA?

    È fondamentale il rispetto del requisito della comunicazione al cliente da parte della banca della proposta unilaterale di modifica.

    La comunicazione della modifica unilaterale rientra nella categoria degli atti di natura recettizia ex artt. 1334 e 1335 del Codice Civile e, dunque, essa produce effetti solo dal momento in cui giunge all’indirizzo del cliente.

    Quindi, qualora il cliente contesti la ricezione della comunicazione, grava sulla banca l’onere di provare l’avvenuta comunicazione, altrimenti la proposta di modifica sarà inefficace.

    CHE COSA SUCCEDE SE LA BANCA MI HA INVIATO LA COMUNICAZIONE DI MODIFICA MA QUESTA NON RISPETTA I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE?

    Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci.

    Nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla banca o all’intermediario finanziario. Il reclamo può essere presentato anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.

    Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire una risposta alla clientela entro 30 giorni.

    Nel caso in cui l’intermediario non risponda o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria).

    In ogni caso è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria.

    SONO UN CONSUMATORE O UNA MICRO-IMPRESA: COSA POSSO FARE SE LA MIA BANCA MI HA INVIATO UNA COMUNICAZIONE CON CUI MI INFORMA, AI SENSI DELL’ART. 118 DEL TUB (OSSIA LA LEGGE N. 385 DEL 1993, IL CD. TESTO UNICO BANCARIO), CHE LO SPREAD DEL MUTUO VERRÀ MODIFICATO UNILATERALMENTE IN AUMENTO?

    Nei contratti di mutuo (in cui rientrano anche i c.d. finanziamenti) stipulati con consumatori e micro-imprese la banca non può modificare i tassi di interessi e quindi nemmeno lo spread, sia che si tratti di contratti a tasso fisso sia che si tratti di contratti a tasso variabile.

    Nei contratti di mutuo a tasso fisso la banca ed il cliente fissano un tasso, che è destinato a rimanere immutabile per tutta la durata del mutuo. Nei contratti di mutuo a tasso variabile le parti, invece, concordano che il tasso possa variare nel tempo, individuando un tasso di riferimento da applicare mese per mese (di solito si tratta dell’Euribor a tre mesi).

    In entrambi i casi al tasso così determinato (in misura fissa o variabile) la banca aggiunge una ulteriore percentuale, definita “spread”, che in sostanza è il guadagno che la banca ottiene attraverso l’operazione di finanziamento.

    Lo spread viene deciso all’inizio del mutuo (fisso o variabile) e non può subire variazioni quando il contratto di mutuo è stato sottoscritto con un consumatore o una micro-impresa.

    Pertanto, il consumatore o la micro-impresa

    1️ può contestare alla banca l’illegittimità della modifica del tasso di interesse del contatto di mutuo

    2️ può ottenere limmediata applicazione delle originarie condizioni

    3️ può ottenere la restituzione degli interessi aggiuntivi versati ma non più dovuti.

    IL CONDOMINIO PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN CONSUMATORE?

    Il Tribunale di Milano con ordinanza dell’1 aprile 2019, ha sospeso una causa dinanzi a esso pendente, rimandando la questione alla Corte di Giustizia europea, formulando il seguente quesito:

    Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell’ ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di persona fisica e di persona giuridica, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all’attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione”.

    La Cassazione ha dato risposta positiva (si veda ad es. Cass. 24 luglio 2001 n. 10086, Cass. 22 maggio 2015, n. 10679) che si può riassumere come segue: il condominio non esiste giuridicamente, l’amministratore rappresenta i condòmini, i condòmini agiscono al di fuori della loro attività professionale, ergo, il condominio, evidentemente latu sensu considerato, è un consumatore.

    COSA PUÒ FARE IL CONSUMATORE O IL PICCOLO IMPRENDITORE CHE RICEVE LA COMUNICAZIONE DI MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO DALLA BANCA?

    Chi riceve dalla banca una comunicazione con cui viene informato che verranno apportare delle modifiche alle condizioni contrattuali dei rapporti in corso può attivarsi verificando:

    • se il rapporto può essere oggetto di modifiche;

    • se le motivazioni richiamate dalla banca sono sufficienti per giustificare le modifiche;

    • se quindi le modifiche apportate sono legittime.

    Se vengono individuate delle irregolarità è possibile:

    1. presentare reclamo e, qualora la banca non ponga rimedio alle illegittimità contestate,

    2. presentare ricorso all’Arbitrato Bancario Finanziario oppure innanzi alla autorità giudiziaria.

    Avv. Eleonora M.P. Ruggieri

    www.ruggierilex.it

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