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    PMI: potenziato il Fondo di garanzia

    L’art.13 del Decreto Liquidità introduce alcune norme per il potenziamento del Fondo di garanzia a sostegno delle piccole e medie imprese. Ecco i requisiti per richiedere un prestito

    Vi elenchiamo di seguito i provvedimenti più importanti, tra cui il  nuovo Fondo di garanzia, allo scopo di fornirvi un quadro chiaro dei benefici a cui potrete avere accesso.

    Misura dei prestiti e delle garanzie

    Premesso che tutte le operazioni dovranno essere approvate dalla Commissione Europea, si potranno richiedere prestiti fino a 6 anni, con garanzia al 90% per tutte le piccole e medie imprese con un numero di dipendenti inferiore a 500. La garanzia dei prestiti verrà concessa a titolo gratuito.

    L’importo massimo per ogni singola impresa è elevato a 500 milioni di euro.

    L’importo totale delle operazioni finanziarie può arrivare alternativamente:

    1. al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile.
    2. Al 25% del fatturato totale del 2019.
    3. Al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi se PMI, nei successivi 12 mesi anche per le imprese grandi purchè abbiano un numero di dipendenti inferiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita auto-certificazione resa dal beneficiario.

    La garanzia per imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall’emergenza Covid-19 come da autocertificazione, è incrementata al 100% in caso di cofinanziamento, mediante Confidi o altro fondo di garanzia, purché la percentuale massima di copertura del 90% non venga superata dalle garanzie da questi rilasciate.

    Può essere rilasciata alle imprese la garanzia, per l’80% in caso di garanzia diretta e per il 90% in caso di riassicurazione, su operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario purché sia prevista l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%. Nel caso in cui siano stati sospesi pagamenti delle rate dei finanziamenti, la durata della garanzia è estesa di conseguenza.

    La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ma solo sulla base del modulo economico- finanziario.

    Imprese in crisi

    La garanzia è concessa anche in favore di soggetti che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

    La garanzia è concessa anche alle imprese in crisi che in data successiva al 31/12/ 2019:

    a)  sono state ammesse alla procedura del 
concordato preventivo con continuità aziendale;

    b)  hanno stipulato accordi di ristrutturazione;

    c)  hanno presentato un piano attestato di risanamento.

    Queste imprese in difficoltà sono ammesse purché, alla data di entrata in vigore del decreto liquidità:

    1. abbiano esposizioni non più tali da essere considerate come “esposizioni deteriorate”;

    2) non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione;

    3) la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

    Restano invece, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

    Ulteriori deroghe

    Viene eliminata la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni che il Fondo garantisce.

    Per le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero, è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre garanzie acquisite su finanziamenti aventi durata minima di 10 anni e importo superiore a 500.000 euro.

    La garanzia del Fondo può essere elevata del 50% (70% nel caso di intervento di più garanti) sulla quota della tranche junior di portafogli di investimenti appartenenti a imprese danneggiate direttamente dall’emergenza oppure appartenenti per almeno il 60% a filiere e settori colpiti dall’epidemia.

    Garanzia del 100% sui nuovi finanziamenti fino a €25.000

    Inoltre sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti, non superiori a 25.000 euro, concessi a piccole e medie imprese nonché a persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni, la cui attività sia stata colpita dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

    Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, e avere una durata massima di 72 mesi e l’importo finanziato non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, e comunque non superiore a 25.000 euro.

    La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31/01/2020.

    Andrea Curcio

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