Il Fisco ha reso note le norme applicative per chi intenderà avvalersi della tassa piatta voluta dal Governo. Le disposizioni riguarderanno contribuenti a partita Iva e non solo, ed il sistema sarà valido per il periodo d’imposta 2023, e quindi applicabile a partire dalla dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2024.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha diffuso la circolare con le indicazioni sulla tassa piatta del 15%, introdotta con l’ultima legge di Bilancio e sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. Chi sceglierà il nuovo regime potrà applicare l’aliquota fissa del 15% sui redditi imponibili del 2023 per la parte incrementale rispetto agli anni 2020-22, quindi sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
I beneficiari
I contribuenti che potranno beneficiare del nuovo regime sono le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni, e vi rientrano l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in questi ultimi due casi limitatamente al titolare. Anche coloro che hanno applicato il regime forfetario o il regime “di vantaggio” (Dl n. 98/2011) dal 2020 al 2022 (uno o più anni) potranno optare per la tassa piatta.
Fuori dalla misura, invece, i redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza” e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli, così come coloro che per il 2023 avranno aderito al regime forfetario.
Il calcolo
Per applicare la flat tax al 15% bisognerà calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. Alla differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito risultante così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
Andrea Valsecchi