lunedì, Aprile 29, 2024
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    Nuovo decreto: chi entra e chi esce dalle zone “a contenimento rafforzato”.

    Per il Viminale, che applica il decreto, basta un’autocertificazione. Salvi transito e trasporto delle merci.

    Dopo la convulsa nottata tra sabato e domenica, tra fughe di notizie che hanno scatenato la psicosi collettiva, alla luce del giorno rimangono i dubbi interpretativi sull’articolo 1 del nuovo dpcm, relativo al divieto di spostamento da e per Regione Lombardia e le altre 14 province interessate dal provvedimento. Di fatto il nuovo decreto abolisce le precedenti zone rosse, istituendo una sorta di grande “zona arancione” all’interno della quale non è meglio precisata la sorte delle merci né tantomeno le modalità di spostamento delle persone fisiche.

    A dirimere la questione, almeno sul quesito che interessa direttamente le aziende lombarde (e non solo), arriva l’ordinanza della Protezione Civile, che limita l’applicazione delle disposizioni previste all’articolo 1, comma 1 lettera a), esclusivamente alle persone fisiche, “come letteralmente indicato nel medesimo decreto”. La misura perciò non può essere in alcun modo applicata né al transito né al trasporto delle merci, a salvaguardia di tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Viene inoltre precisato che “quanto previsto nel medesimo articolo non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, necessità o di salute, nonché delle conseguenti attività”.

    Su quest’ultimo punto è il Viminale a dettare le linee interpretative, attraverso la direttiva ai Prefetti del Ministro Luciana Lamorgese, resasi necessaria anche alla luce della fuga da Milano che si è verificata nella notte tra sabato e domenica dopo le prime indiscrezioni sul nuovo dpcm. Come regolare gli spostamenti delle persone fisiche? Sarà sufficiente un’autocertificazione “che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”, che attesti una “comprovata esigenza” dello spostamento. Una misura “all’italiana” verrebbe da dire, tuttavia il Ministro cerca di restringere le maglie con una serie di indicazioni relative a come effettuare i controlli nelle zone definite “a contenimento rafforzato”. Innanzitutto prevedendo la convocazione immediata dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica per definire l’adozione di indispensabili misure di coordinamento, quali le indicazioni specifiche per i controlli degli spostamenti.

    Osservate speciali saranno le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Sarà compito della Polizia stradale effettuare i controlli sulla rete autostradale e di viabilità principale, acquisendo le autodichiarazioni. Analogamente faranno Carabinieri e Polizia Locale sulle tratte ordinarie. Nel trasporto ferroviario sarà cura della Polfer la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori e raccogliere le autodichiarazioni. Idem all’interno degli aeroporti delle zone “a contenimento rafforzato”, dove i passeggeri sia in partenza che in arrivo verranno sottoposti ai controlli. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autodichiarazioni saranno richieste solo ai residenti o domiciliati nelle zone interessate dalle limitazioni, mentre per quelli in arrivo servirà soltanto la motivazione dello scopo del viaggio. Analoghi controlli saranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi da crociera che non potranno sbarcare per visitare la città, ma unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei Paesi di provenienza.

    A disincentivare i furbetti ci pensano le sanzioni. Tre mesi d’arresto o un’ammenda fino a 206 euro per chi viola le limitazioni agli spostamenti, secondo quanto previsto in via generale dall’articolo 650 del Cod. penale in caso di inosservanza di un provvedimento dell’autorità. Andrà molto peggio per coloro che – sottoposti alla quarantena o positivi al virus – hanno il divieto assoluto di spostamento. Per loro si configura l’ipotesi di reato ai sensi dell’art. 452 del Cod. penale per delitti colposi contro la salute pubblica.

    Micol Mulè

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