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    Stralcio delle cartelle, informazioni utili

    Stralcio delle cartelle, informazioni utili

    Reddito non superiore a 30.000 euro nel 2019. Data rilevante è quella del recupero coattivo. Riscossioni sospese fino al 30 Aprile.

    Il mini-condono contemplato dal Decreto Sostegni per le cartelle pendenti sorte nel decennio 2000-2010, presenta alcuni limiti importanti da tenere in considerazione. Uno di questi è il reddito, che non deve essere superiore a 30.000 euro annui.

    Il secondo limite riguarda il massimo importo condonabile: 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

    Se in una cartella sono sommati più debiti, tutti inferiori a 5.000 euro, riferiti a contestazioni del Fisco su imposte dovute per più anni, queste vengono condonate, anche se la somma è superiore al massimo condonabile. Ad esempio, se in una cartella ci sono multe stradali per 4.000 euro e contestazioni per imposte locali per 3.000 euro, potrebbe comunque essere stralciata.

    Un altro elemento da tenere in considerazione è la data rilevante, che non è quella della notifica al contribuente. Rileva invece la data in cui l’ente creditore (l’agenzia delle Entrate, il Comune o l’ente previdenziale) ha chiesto al soggetto che opera la riscossione per loro conto (prevalentemente l’ex Equitalia, oggi rinominato agenzia delle Entrate Riscossione), di procedere al recupero coattivo della somma vantata. Quindi si parla di un momento molto più recente rispetto a quello in cui la contestazione è sorta. Ciò implica che alcuni contenziosi sorti prima del 2010 non potranno essere ricompresi nel condono.

    Il reddito imponibile che viene preso in considerazione è quello relativo all’anno di imposta del 2019, quando ancora molti contribuenti non avevano subito una forte diminuzione delle entrate mensili a causa della pandemia. Quindi la dichiarazione dei redditi rilevante è quella del 2020.

    In ogni caso, restano esclusi dal condono le seguenti obbligazioni:

    • debiti su risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
    • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea o da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
    • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
    • contestazioni che sono arrivate con l’ingiunzione e non con il ruolo, perché in questi casi non ci sono carichi affidati a un ente della riscossione.

    Lo stralcio previsto dal Decreto Sostegni non è oggi operativo, ma lo sarà dopo un decreto ad hoc del Ministero dell’Economia, che dovrebbe arrivare entro il 22 Aprile.

    Coerentemente con questo iter legis, il Decreto Sostegni  ha prolungato il congelamento delle notifiche di nuove cartelle fino al 30 aprile 2021 e sospeso i termini di versamento e di riscossione fino alla stessa data. 

    Andrea Curcio

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