Con l’entrata in vigore, dal 7 aprile, della legge annuale sulle piccole e medie imprese (n. 34/2026), cambia in modo significativo il quadro degli obblighi per i datori di lavoro che ricorrono allo smart working, introducendo un sistema sanzionatorio più stringente in caso di inadempienza. Da oggi, infatti, la mancata consegna dell’informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile può comportare conseguenze rilevanti: da due a quattro mesi di arresto e una sanzione amministrativa compresa tra 1.708,61 e 7.403,96 euro.
La novità non introduce un obbligo del tutto nuovo, ma rafforza e rende perentoria una previsione già contenuta nell’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, integrandola all’interno del sistema generale della sicurezza sul lavoro delineato dal decreto legislativo n. 81 del 2008. In questo modo, il lavoro agile viene definitivamente ricondotto nell’alveo della disciplina prevenzionistica, superando ogni possibile ambiguità interpretativa e attribuendo un ruolo centrale all’informazione come strumento di tutela.
L’informativa scritta, che deve essere fornita almeno una volta all’anno sia ai lavoratori sia ai rappresentanti per la sicurezza, diventa così il perno attorno a cui ruota l’adempimento degli obblighi datoriali. In un contesto, come quello del lavoro da remoto, in cui il controllo diretto sugli ambienti di lavoro è inevitabilmente limitato, il legislatore individua proprio nella trasmissione di conoscenze e indicazioni operative il principale presidio di prevenzione. Non si tratta di un adempimento meramente formale, ma di uno strumento attraverso cui il datore di lavoro trasferisce consapevolezza e responsabilità, chiamando il lavoratore a un ruolo attivo nella gestione dei rischi.
Tra questi, assumono particolare rilievo quelli legati all’utilizzo dei videoterminali, elemento ormai strutturale della prestazione lavorativa a distanza. Affaticamento visivo, posture scorrette, stress lavoro-correlato e sovraccarico cognitivo rappresentano criticità che, nel medio e lungo periodo, possono incidere in modo significativo sulla salute. Proprio per questo l’informativa deve essere puntuale nell’individuare sia i rischi generali sia quelli specifici connessi alla modalità agile, fornendo indicazioni concrete per prevenirli.
La scelta normativa appare coerente anche sotto il profilo sistematico: inserire la disciplina del lavoro agile all’interno del Testo unico sulla sicurezza consente di mantenere un impianto unitario, evitando frammentazioni e rafforzando l’idea di una prevenzione partecipata, in cui informazione e responsabilizzazione del lavoratore si affiancano alle tradizionali misure di tutela.
Il nuovo regime sanzionatorio contribuisce a rendere effettivo questo impianto. L’inserimento della violazione tra quelle previste dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 81 del 2008 attribuisce all’obbligo informativo una rilevanza primaria, superando la precedente impostazione che prevedeva sanzioni meno incisive. Il range, già aggiornato nel tempo da decreti direttoriali, viene così confermato e reso pienamente operativo nel nuovo contesto normativo.
Dal punto di vista applicativo, il meccanismo è chiaro: le aziende che hanno già adempiuto all’obbligo informativo nel corso del 2025, trasmettendo l’informativa annuale ai propri dipendenti in smart working, non incorrono in sanzioni. Diversamente, i datori di lavoro che non rispettano la cadenza almeno annuale prevista dalla norma si espongono alle nuove penalità. Un passaggio che segna un cambio di passo nella regolazione del lavoro agile, sempre più integrato nelle dinamiche ordinarie dell’organizzazione del lavoro e, al tempo stesso, sottoposto a un sistema di tutele e responsabilità più rigoroso.
Gloria Giovanditti
Smart working, stretta sulle imprese: informativa obbligatoria e sanzioni fino a 7.403 euro






