“Una o più comunicazioni preventive” per ciascun investimento, una conferma entro due mesi dall’esito positivo e una comunicazione finale al completamento degli interventi, comunque entro il 15 novembre 2028. Sono questi i passaggi chiave per accedere al nuovo iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 e disciplinato dal decreto attuativo predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attualmente all’esame della Ragioneria generale dello Stato.
Il provvedimento, articolato in undici articoli, definisce le modalità operative della misura che sostituisce i precedenti incentivi Transizione 4.0 e 5.0. L’agevolazione prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo. Gli investimenti agevolabili dovranno essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e riguardare beni prodotti in Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
L’iperammortamento consente una deduzione fiscale maggiorata del costo dei beni in sede di ammortamento o leasing, con aliquote progressive: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni e 50% tra 10 e 20 milioni. Le percentuali determinano l’importo aggiuntivo deducibile dal reddito d’impresa nel corso degli anni.
Possono beneficiare dell’incentivo esclusivamente beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, inclusi negli elenchi tecnici di legge, come macchinari interconnessi, software e sistemi digitali, oltre agli impianti per la produzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, comprese le infrastrutture di accumulo. I requisiti tecnici dovranno essere attestati tramite perizia asseverata e le imprese saranno tenute a dimostrare l’origine europea o See dei beni agevolati.
L’accesso al beneficio avverrà tramite una piattaforma informatica dedicata, i cui termini saranno definiti con successivi decreti direttoriali. Al Gestore dei Servizi Energetici è affidato il compito di effettuare verifiche documentali e controlli sugli investimenti, con la previsione di specifiche ipotesi di decadenza dal beneficio in caso di irregolarità.
La misura è riservata ai titolari di reddito d’impresa; restano esclusi, tra gli altri, lavoratori autonomi, imprese agricole e soggetti in regime forfetario. In caso di cessione o trasferimento all’estero del bene agevolato, la fruizione delle quote residue è consentita solo a fronte della sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche analoghe o superiori.
Accanto al decreto attuativo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta valutando possibili interventi correttivi per ampliare la platea dei beni incentivabili, oggi fortemente concentrata sulle produzioni europee. L’ipotesi allo studio è l’estensione dell’agevolazione anche ai beni realizzati nei Paesi del G7. In attesa di eventuali modifiche, il decreto chiarisce che non è necessario che il bene sia interamente prodotto in Europa: è sufficiente che l’ultima trasformazione industriale rilevante avvenga in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Gloria Giovanditti





