D.L. 24-11-1990 n. 344
Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 1990, n. 275 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 23 gennaio 1991, n. 21 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1991, n. 19). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha inoltre disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 26 marzo 1990, n. 60, D.L. 25 maggio 1990, n. 123, D.L. 24 luglio 1990, n. 200, e D.L. 22 settembre 1990, n. 264.
3. 1. A decorrere dal 1gennaio 1990, per il personae militare dell’Esercito, esclusa l’Arma dei carabinieri, della Marina e dell’Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell’indennità di missione sono le seguenti:
a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, ottavo e ottavo-bis L. 39.600
b) livello quarto e inferiori L. 28.800
2. A decorrere dal 1 gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l’indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell’amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.
7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l’indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L’indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell’amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall’amministrazione medesima (1).
8. Il termine di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è prorogato di un anno.
(1) Vedi, anche, l’art. 6, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato alla voce Forze armate.