D.P.R. 5 giugno 1965, nr. 749

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D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.

Conglobamento dell’assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell’art. 3 della L. 5 dicembre 1964, n. 1268.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 1965, n. 168.

Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

 

1. Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituiti con quelli indicati per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle allegate al presente decreto. Per le qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo(1).

(1) Per la tredicesima mensilità l’art. 7, D.Lgs.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263, relativo al nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati (modificato dall’art. 1, D.L. 23 novembre 1973, n. 740,) dispone:

“Ai personali statali indicati all’art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.

Qualora ricorrano particolari esigenze connesse con la situazione monetaria e finanziaria del Paese, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, ha facoltà di anticipare il pagamento della tredicesima mensilità al massimo per un periodo di dieci giorni.

Nei casi di delega previsti dall’art. 383 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, i delegati possono riscuotere il giorno feriale che precede quello fissato dal primo comma del presente articolo ovvero quello stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi del precedente secondo comma ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.

In nessun caso si fa luogo al recupero del rateo della tredicesima mensilità corrisposto in più qualora l’impiegato cessi dal servizio per qualsiasi causa dopo la avvenuta riscossione.

Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1 gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all’ultimo trattamento spettante.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, indisponibilità, o in altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell’indennità di licenziamento; è soggetta all’imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell’art. 30 del D. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 384.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l’attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all’atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all’importo dell’indennità di carovita (escluse le quote complementari), a tale trattamento differenziale ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, della stessa categoria di assimilazione.

Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all’art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni”.

L’indennità carovita, di cui al suddetto art. 7, è stata soppressa dall’art. 2, D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

Nel terzo comma la locuzione “o per dimissioni volontarie” è stata soppressa dall’art. 10, L. 10 agosto 1964, n. 656.

33. Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente articolo 32, ha effetto dal 1 marzo 1966.

SI OMETTE LA TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE O RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO