Trasferimento d’autorità – inapplicabilità della legge 241/1990 – personale militare – forze armate

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Il ricorrente, Appuntato Scelto C.C., subiva un procedimento disciplinare in relazione alla dichiarazione fornita circa le ore di missione sostenute in occasione di alcuni servizi effettuati con il Comandante del Gruppo. Nel corso del procedimento disciplinare – originato da alcune discrepanze tra le dichiarazioni predisposte dall’esponente e quelle predisposte dal Comandante del Gruppo – l’esponente inviava all’Ufficio Comando una relazione a propria difesa, segnalando, tra l’altro, taluni presunti utilizzi indebiti dell’autovettura di servizio da parte del Comandante stesso. Il procedimento disciplinare si concludeva nel febbraio 2008 con “richiamo orale”.

Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il suo trasferimento “d’autorità”, per l’impiego presso altro reparto. Con il primo motivo lamenta la violazione delle norme in tema di partecipazione procedimentale, in particolare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento sfociato nel trasferimento d’autorità. La doglianza viene poi riproposta nel secondo motivo di ricorso, con riferimento, stavolta, alla nota interna recante la proposta di trasferimento (la quale è a propria volta impugnata), atteso che con detta nota si è disposto, tra l’altro, di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento.

Il Tar per la Lombardia, Milano, Sezione Terza con la sentenza del gennaio 2009 non accoglie questi due motivi di ricorso.

Va precisato che la doglianza relativa alla mancata comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento, doglianza proposta in ordine alla violazione delle norme in tema di partecipazione procedimentale e riproposta avverso la proposta di trasferimento (inammissibile, giacché rivolta contro un atto endoprocedimentale), non è stata accolta dal Tar dato che il trasferimento d’autorità si inserisce nel genus degli ordini militari, espressione di esigenze ineludibili di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze Armate e come tali, l’atto di trasferimento è sottratto alla disciplina generale della l. n. 241/1990. Pertanto, oltre a non abbisognare di una specifica motivazione, gli ordini non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il Tar rileva che seppur non si applichi la disciplina ex l 241/1990, qualora il trasferimento rechi comunque la propria motivazione (com’è nel caso in esame), questa possa essere sindacata sotto i profili della completezza, coerenza, logicità, non contraddittorietà, ragionevolezza. Il Collegio ha definito la motivazione in esame affetta da incoerenza, illogicità e contraddittorietà soprattutto nei riguardi della proposta di trasferimento giacché l’Amministrazione da un lato, dà credito alla versione dei fatti esposta dall’odierno ricorrente (addebiti a carico del Comandante del Gruppo) e tuttavia, dall’altro lato, emette un giudizio di inopportunità dell’ulteriore permanenza del medesimo nel reparto di appartenenza: giudizio che non ha altro fondamento che quegli stessi fatti, in relazione ai quali la versione del ricorrente è stata ritenuta credibile.

Il Tar per quanto esposto ritiene che la proposta di trasferimento rechi in sé un’intrinseca illegittimità, finendo per suggerire l’illazione di un’impropria funzione punitiva del trasferimento stesso: donde l’illegittimità del provvedimento impugnato, che a tale proposta si è pienamente conformato.

Il Tar quindi accoglie il terzo motivo del ricorso con cui viene dedotto il carattere arbitrario e vessatorio del trasferimento disposto, che avrebbe in realtà fini punitivi nei confronti del ricorrente ed il quarto motivo con cui si afferma la non veridicità dell’affermazione per cui la condotta del ricorrente sia nota nell’ambito lavorativo e che i rapporti con il Comandante di Gruppo siano irrimediabilmente compromessi.

Ne deriva che il trasferimento d’autorità è un provvedimento equiparabile ad un ordine e quindi non sottoposto alla disciplina della legge 241/1990, ma se siffatto atto è comunque stato motivato, tale motivazione può essere sindacata sotto i profili della completezza, coerenza, logicità, non contraddittorietà, ragionevolezza.

 

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