Sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione – personale militare – forze armate

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Il ricorrente veniva trovato in possesso di una moderata quantità di cannabinoidi e, sottoposto ad esame tossicologico, veniva confermata la sua positività a dette sostanze stupefacenti. Considerata la rilevanza disciplinare del fatto, espletata l’attività istruttoria prescritta, la commissione di disciplina giudicava il militare “non meritevole di conservare il grado” e gli comminava la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione. Il ricorrente lamenta la violazione dei principi di gradualità e ragionevolezza, nonché la manifesta sproporzione della sanzione rispetto al fatto. L’orientamento giurisprudenziale della Sezione è nel senso di ritenere che l’occasionalità accertata dell’uso di cannabinoidi da parte di militare della Guardia di Finanza non costituisce presupposto sufficiente per l’adozione della misura sanzionatoria della perdita del grado per rimozione, mentre le pronunce del Cons. di Stato sono dirette in un’opposta direzione. L’orientamento del Cons di Stato muove dal presupposto che l’art. 40 della legge 03.08.1961 n°833, al punto 6 stabilisce che la perdita del grado segue la violazione degli obblighi assunti dal militare con il giuramento, ovvero delle finalità del Corpo, richiedendo tale operazione un giudizio di attinenza e congruenza. Il Collegio ritiene che non potrebbe ritenersi che la gravità del comportamento del militare incolpato possa influire sulla misura della sanzione in essa contemplata. Il Cons di Stato, nelle sue pronunce sul tema, ha considerato difficile sostenere che il consumo anche occasionale di droga non contrasti con le finalità del Corpo a cui il militare appartiene se tra i compiti a cui questo attende vi è proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti. Il T.A.R. Lazio Roma Sez. II, con sentenza dell’aprile 2011 dopo aver considerato i diversi orientamenti giurisprudenziali si esprime circa la non condivisibilità della tesi secondo la quale la violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato, quale che sia la sua gravità, giustifichi la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza da parte del militare di qualità morali e di carattere e comunque lesiva del prestigio del Corpo, giacché la proporzione fra addebito e sanzione è principio espressivo di civiltà giuridica (principio stabilito da una sent del Cons. Stato IV. Sez), comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa. L’uso reiterato comporterebbe la rimozione, ma se occasionale, come nel caso di specie, devono trovare applicazione altre forme sanzionatorie.

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