Con il provvedimento impugnato, il ricorrente, Carabiniere scelto assegnato alla I squadra del secondo plotone della Compagnia di Intervento Operativo di Milano presso la Regione Carabinieri Lombardia, è stato sanzionato disciplinarmente con cinque giorni di consegna con la seguente motivazione, “per minor cura del proprio aspetto esteriore, si faceva tatuare le braccia, in parti non coperte dall’uniforme, con figure appariscenti e di rilevanti dimensioni così compromettendo il decoro della sua persona e dell’uniforme indossata”. Il T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, con la sentenza del maggio 2011 dispone che il provvedimento risulta viziato sul piano istruttorio e motivazionale, in quanto l’irrogazione della sanzione della consegna non è stata preceduta dalla ponderazione della gravità della violazione commessa e dalla necessaria considerazione dei profili afferenti allo stato di servizio del militare individuati dall’ art. 60 del d.p.r. 1986, n. 545, con la conseguenza che non è dato comprendere per quali ragioni solo la particolare sanzione applicata e non una meno afflittiva, come il richiamo o il rimprovero, è stata ritenuta proporzionata e adeguata al caso concreto. Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, le allegazioni svolte in punto di an e quantum del danno asseritamente sopportato sono del tutto generiche e prive di elementi di riscontro, sicché non risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2043 c.c..
Ne deriva che la sanzione della consegna ai sensi del d.p.r. 1986, n. 545 deve essere commisurata al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione devono inoltre essere considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato.Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano. Quando debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, viene inflitta un’unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso”.
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