In seguito alla decisione di sopprimere sul territorio il Comando provinciale di Siracusa delle Brigate di Portopalo di Capo Passero e di Avola, su richiesta del reparto, nell’agosto 2005, il ricorrente presentava un’istanza di trasferimento al Comando Nucleo provinciale PT di Siracusa, senza che peraltro avesse mai spontaneamente espresso la volontà di chiedere un trasferimento di sede. Il ricorrente, nel presupposto di essere stato oggetto di un trasferimento d’autorità, chiede che gli venga riconosciuto il diritto alle indennità di cui all’art. 1 della l. n. 100 del 10.3.1987 e all’ art. 1 della l. 29.3.2001 n. 86, di cui asserisce la violazione, denunciando altresì l’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione. Il T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, con la sentenza del maggio 2011 ha accolto il ricorso sul presupposto che il trasferimento del ricorrente è stato operato per sopperire alle esigenze dell’Amministrazione di far fronte alla soppressione dell’unità operativa di Avola presso la quale egli prestava servizio. La domanda di trasferimento è stata, difatti, presentata dal ricorrente non spontaneamente, ma su “richiesta” del Comando regionale della Guardia di Finanza che, con il radiomessaggio del giugno del 2005, ha dato disposizione di interpellare i militari, in forza presso la brigata sopprimenda, al fine di considerare la possibilità di soddisfare le loro esigenze in ordine al previsto trasferimento. La natura del provvedimento è un trasferimento d’autorità giacché il ricorrente ha solo risposto ad una richiesta dell’Amministrazione di manifestare una preferenza. La giurisprudenza del Cons. di Stato ha specificato il significato del trasferimento “d’ufficio” e di quello “a domanda”, rilevando nel primo caso l’esigenza di soddisfare un pubblico interesse e nel secondo la compatibilità con le esigenze amministrative. L’orientamento giurisprudenziale ritiene che la domanda con cui il militare esprime la disponibilità all’assegnazione ad una sede di servizio possa essere incompatibile con la natura di “trasferimento d’autorità”, allorchè sia presentata dal dipendente su sollecitazione dell’Amministrazione e non per soddisfare un interesse personale, riconoscendo conseguentemente il diritto a percepire l’indennità di trasferimento di cui alla stessa legge n. 100 del 10 marzo 1987. Nella fattispecie, è evidente che il disposto trasferimento del ricorrente risponde alle prevalenti ragioni organizzative dell’Amministrazione e che mai egli vi avrebbe fatto ricorso per soddisfare un interesse proprio. Conseguentemente, va riconosciuto il suo diritto a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 l. 10.3.1987, n. 100 e all’ art. 1 l. 29.3.2001 n. 86.
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