Il tar della Liguria aveva accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento sanzionatorio della perdita del grado per rimozione, disposta dal Comando generale della Guardia di Finanza nell’ottobre 2004, rilevato che il provvedimento impugnato era affetto da carenza motivazionale. Il Ministero dell’economia e delle finanze propone appello contro tale decisione, contestando il vizio della motivazione. Il Cons. di Stato Sez. IV, con la sentenza del maggio 2011 rileva come, contrariamente all’avviso del giudice di prime cure, il Comando Generale abbia idoneamente esternato, mediante una motivazione specifica, articolata e puntuale, le ragioni per le quali ha ritenuto, nell’esercizio di poteri di natura discrezionale che all’epoca gli competevano, la sussistenza del presupposto della “particolare gravità” che, ai sensi dell’art. 75 della legge n. 599/1954, nella formulazione allora vigente, legittimava il discostarsi, a sfavore dell’inquisito, dalla valutazione espressa dalla commissione di disciplina. Il Collegio non conviene sul difetto di motivazione in base al quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, ma dispone anche che nonostante quanto detto il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto, successivamente alla relativa proposizione, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale del febbraio 2009, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 75 della legge n. 599/1954 nella parte in cui consentiva scostamenti, in casi di particolare gravità, a sfavore del sottufficiale.
Resta inteso, che il lettore potrà trovare presso il nostro servizio di assistenza e consulenza una risposta alla fattispecie da lui vissuta – direttamente o indirettamente – che, seppur apparentemente simile alla fattispecie trattata, attraverso l’esame e consulto con i nostri professionisti potrà soddisfare l’esigenza di giustizia del diretto interessato, spesso leso nei suoi diritti e dignità.
PER INFORMAZIONI E CONSULENZA CONTATTATECI: